STATUTO
1- Nome e sede:
A norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un’associazione denominata <Associazione Terapisti Complementari Ticino> con sede a Manno. L’associazione è apolitica e aconfessionale.
2 – Finalità e scopo:
L’associazione ha quale fine unire, sostenere e dar luce ai terapisti complementari del Canton Ticino, in particolare tutelandone e favorendone gli interessi generali, economici, sociali e giuridici.
3 – Mezzi:
Per il perseguimento delle sue finalità, l’associazione dispone dei seguenti mezzi:
- contributi sociali
- sovvenzioni
- proventi derivanti da accordi di prestazioni
- donazioni e sussidi di ogni genere
I contributi sociali sono fissati annualmente nell’ambito dell’Assemblea dei soci. I soci attivi versano un contributo superiore rispetto ai soci passivi. I soci onorari e i membri della Direzione in carica sono esentati dalversamento del contributo.
L’anno di esercizio corrisponde all’anno civile.
4 – Soci – adesione
Ogni terapista complementare autorizzato ad esercitare l’attività nel Canton Ticino, così come persone in formazione in vista dell’esercizio di tale attività, può diventare socio.
Le persone fisiche che si avvalgono delle offerte e delle strutture dell’associazione sono soci attivi con diritto di voto.
Le persone fisiche o giuridiche che sostengono I’associazione finanziariamente o idealmente possono essere soci passivi con diritto di voto.
Su proposta della Direzione, I’Assemblea dei soci può concedere lo status di soci onorari alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell’associazione.
I soci benefattori con diritto di voto versano un contributo annuale almeno pari a quello dei soci attivi.
Le rcihieste d’adesione vanno inoltrate anna Direzione che decide in merito all’ammissione.
5 – Cessazione dell’adesione:
L’adesione cessa
- nel caso delle persone fisiche mediante dimissioni, esclusione o decesso.
- nel caso delle persone giuridiche mediante dimissioni, esclusione o scioglimento della persona giuridica.
6 – Dimissione ed esclusione
Le dimissioni sono possibili alla fine dell’anno in corso. La lettera di dimissioni deve essere inviata per iscritto alla Direzione con un preavviso di almeno sei mesi prima del termine dell’anno in corso Per I’anno iniziato va versato l’intero contributo sociale.
Un socio può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento a causa di comportamenti contrari agli scopi dell’associazione.
Se un socio non versa il contributo sociale nonostante il sollecito, la Direzione può escluderlo automaticamente.
7 – Organi dell’associazione:
Gli organi dell’associazione sono:
a) I’Assemblea deisoci
b) la Direzione
c) I’Ufficio di revisione
8 – Assemblea dei soci:
L’organo supremo dell’associazione è l’Assemblea dei soci. Un’Assemblea dei soci ordinaria ha luogo annualmente nell’ultimo trimestre dell’anno in corso.
I soci vengono convocati per iscritto all’Assemblea con un preawiso di 60 giorni, con allegato I’ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.
Le istanze all’attenzione dell’Assemblea dei soci vanno inoltrate per iscritto alla Direzione entro 30 giorni dalla data dell’assemblea.
La Direzione può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un’Assemblea dei soci straordinaria, indicandone lo scopo. L’assemblea deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
L’Assemblea dei soci è l’organo supremo dell’associazione. Ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:
- approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci
- approvazione del rapporto annuale della Direzione
- accettazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale
- discarico alla Direzione
- elezione del/della presidente e degli altri membri della Direzione, nonché dell’organo di controllo
- determinazione dei contributi sociali
- approvazione del budget annuale
- deliberazione sul programma delle attività
- deliberazione sulle istanze della Direzione e deisoci
- modifica dello statuto
- decisione in merito all’esclusione di soci
- deliberazione sullo scioglimento dell’associazione e I’impiego del ricavato della liquidazione
Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di decidere, indipendentemente dal numero dei soci presenti.
Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi; le astensioni e i voti non validi non vengono conteggiati. ln caso di parità di voti, decide il voto del/della presidente.
La modifica dello statuto è di competenza della Direzione.
Le decisioni prese devono essere messe a verbale. È sufficiente un verbale delle decisioni.
9 – La direzione
La Direzione è composta da 4 persone. Rimane in carica I anni. Può essere rieletta.
La Direzione gestisce le attività in corso e rappresenta l’associazione all’esterno.
Emana i regolamenti.
Può impiegare deigruppidi lavoro (gruppi diesperti).
Ai fini del raggiungimento degli scopi dell’associazione, la Direzione può impiegare o incaricare terze persone, dietro un adeguato compenso.
La Direzione dispone di tutte le competenze che la legge o il presente statuto non conferisce a un altro organo.
La Direzione si costituisce da sè, fatta eccezzione per la carica di presidente.
La Direzione si riunisce ogni volta che l’attività lo richiede. Ogni membro della Direzione può richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi.
Se nessun membro della Direzione richiede una consulenza orale, le decisioni prese tramite circolazione degli atti (anche e-mail) sono valide.
ln linea di principio la Direzione è attiva a titolo onorifico, ha però diritto al rimborso delle spese sostenute.
10 – L’ufficio di revisione
L’Assemblea dei soci nomina 2 revisori dei contio una persona giuridica, che controllano la contabilità ed eseguono almeno una volta all’anno un controllo casuale.
L’Ufficio di revisione riferisce e propone alla Direzione, all’attenzione dell’Assemblea dei soci.
Rimane in carica 4 anni. Può essere rieletto.
11 – Diritto di firma
L’associazione è vincolata dalla firma collettiva del/della presidente con un altro membro della Direzione.
12 – Responsabilità
Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci
13 – Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione può essere pronunciato con la decisione di un’Assemblea dei soci convocata a questo scopo e con una maggioranza di 314 dei votanti, se sono presenti almeno 3/4 dei soci.
Se la partecipazione all’assemblea deisociè inferiore al quorum necessario, una seconda assemblea deve avere luogo entro un mese. Nell’ambito di questa seconda assemblea,
I’associazione può essere sciolta anche con la maggioranza semplice, se il numero dei soci presenti è inferiore aitre quarti.
Con lo scioglimento dell’associazione il patrimonio dell’associazione va a un’org anizzazione esente da imposta, che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.
14 – Entrata in vigore
ll presente statuto è stato accettato nell’ambito dell’assemblea costitutiva del 6 maggio 2021 ed è entrato in vigore in questa data.
Lugano 6 Maggio 2021